3 febbraio 2010
“Noi stiamo lottando. Non possiamo sparare perché non siamo violenti e quindi spariamo amore, dialogo e lotta di questo genere e gandhiana perché è in corso l’ennesimo crimine di Stato, di partitocrazia e di regime” (Marco Pannella – Sete di verità)
Di Maurizio Bolognetti, Candidato alla Presidenza della Regione Basilicata per la lista Bonino-Pannella
Viaggiando nel cyberspazio, può capitare di leggere la descrizione che Wikipedia dedica alla parola Satyagraha. Con il termine Satyhagraha - c’è scritto sulla “Libera enciclopedia” - si indica il tipo di lotta nonviolenta praticata da Gandhi, Martin Luther King e Marco Pannella. La parola Satyagraha sta a significare “fermezza nella verità”.
Viaggiando in rete, può capitare di leggere di una deputata radicale, Rita Bernardini, che rivolge la sua attenzione al Presidente della Camera, annunciando gli obiettivi del suo Satyagraha. Di certo a qualcuno potrà apparire lunare, ma la Radicale Bernardini scrive:“Egregio Presidente della Camera dei Deputati, dalla giornata di ieri mi sono unita al Satyagraha di Marco Pannella con 9 obiettivi che riguardano punti precisi di mancato rispetto delle regole che mina la credibilità dello Stato di diritto nel nostro paese. Il mio Satyagraha assumerà per ora la forma dello sciopero della fame.”
Che impunita la Rita, in questo paese, in cui la parola democrazia è stata svuotata di contento, parla di rispetto delle regole, di stato di diritto, usa il suo corpo per dialogare con le istituzioni in cerca d’ascolto e nutrita dalla forza del Satyagraha radicale.
Tra gli obiettivi della deputata Radicale quello di poter accedere alla lista dei fornitori e dei consulenti della Camera dei Deputati. Insomma, Rita vuol far vivere l’einaudiano diritto a conoscere per deliberare, nella ferma convinzione che dati per troppo tempo negati alla conoscenza dei cittadini e degli stessi deputati debbano essere resi pubblici per favorire un controllo diffuso.
C’è in questo nostro paese un reiterato attentato ai diritti civili e politici dei cittadini italiani, che vive anche di provvedimenti quale quello assunto il 14 gennaio dal Consiglio regionale della Basilicata, che, senza modificare lo Statuto e a poche settimane dal voto, ha cambiato la legge elettorale. Pochi minuti fa, la deputata Radicale Rita Bernardini mi ha comunicato che agli obiettivi già elencati del suo Satyagraha se ne aggiunge un decimo: ottenere sulla questione della legge elettorale lucana una risposta da parte dei soggetti istituzionali interrogati.
Intanto, va sottolineato che l’iniziativa di Rita Bernardini ha raggiunto un primo importante risultato, anche grazie alla capacità di ascolto del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Finalmente, dopo decenni, la Camera renderà noto l’elenco dei fornitori, un risultato che da un significato alla parola trasparenza e che si inserisce nel solco della proposta radicale finalizzata ad ottenere un’anagrafe pubblica delle attività degli eletti e dei nominati.
APPROFONDIMENTI
Rita Bernardini: altre 10 buone ragioni per aggiungermi al Satyagraha che Marco Pannella sta portando avanti da 12 giorni su questi obiettivi:
- Per la grande urgente amnistia volta a riformare e riportare nella legalità violata la giustizia, per mobilitare la comunità internazionale contro la tortura di massa strutturalmente ed istituzionalmente praticata ai danni di tutti i componenti della comunità penitenziaria (detenuti, agenti, personale amministrativo e sanitario); contro la continua profanazione del diritto-dovere alla verità, alla conoscenza, alla informazione democratica negata da Raiset, Sky Italia e La7.
- Gli Obiettivi del grande Satyagraha mondiale:
1. per rapidamente istruire e processare i responsabili della guerra e dell’occupazione dell’Iraq scatenata il 18 marzo 2003 per impedire l’ormai assicurato esilio del dittatore la liberazione con la democrazia e la pace del popolo iracheno. Le formali denunce radicali contro il Presidente Bush ed il Premier Blair ed i loro complici, perché Occidente e democrazia tornino ad affermarsi come le grandi armi di attrazione di massa nel mondo.
2. perché la comunità internazionale accerti la realtà sui negoziati tra Pechino e il Dalai Lama, così come sulle posizioni delle altre “minoranze etniche” a cominciare dal popolo uiguro.
Questi i miei 10 obiettivi
1) TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE: per l’approvazione immediata del disegno di legge per l’adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
Il 4 febbraio 2009, la commissione Giustizia approvò una risoluzione (a prima firma Bernardini) con la quale si impegnava il Governo «a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge di adeguamento interno delle norme dello Statuto di Roma, al fine di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano e sanare così un'inadempienza politicamente e giuridicamente molto rilevante che mette a rischio la credibilità del nostro paese e le aspirazioni dei candidati italiani a far parte della Corte
L’8 aprile 2009 il sottosegretario alla giustizia, on. Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo ad una nostra interrogazione ribadiva:
“la piena adesione del Governo all'avvertita esigenza di un sollecito adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Si tratta di un intento palesemente condiviso con tutte le forze politiche e che il Governo ha apertamente dichiarato in tutti gli atti di sindacato ispettivo che sono stati più volte presentati in materia di recepimento dello Statuto Penale Internazionale. In effetti, i tempi per la predisposizione del disegno di legge in materia si sono rivelati più lunghi di quanto previsto ed auspicato, ma il motivo non è certo stato né dilatorio, né meramente pretestuoso. Il Governo ha alacremente lavorato per approntare un atto normativo tecnicamente completo e si è anche impegnato affinché tale atto si dimostri coerente con la normazione interna e soddisfi adeguatamente tutte le aspettative. In tal senso comunico che il disegno di legge è stato ultimato e che già ieri è stato trasmesso al Consiglio dei Ministri per la calendarizzazione di competenza e per la successiva discussione.
Ad oggi il Governo non ha ancora provveduto e in Commissione devono ancora avere inizio le audizioni decise.
2) DIRITTO DI ACCESSO DEI DEPUTATI AGLI ATTI DELLA CAMERA:
illegale la decisione dei questori della Camera di negarmi l’accesso alla lista dei fornitori e a quella dei consulenti della Camera dei Deputati.
Art. 68, comma 4, del regolamento di Amministrazione e contabilità:
“I deputati in carica hanno comunque accesso alle deliberazioni del Collegio dei Deputati Questori, ai contratti e all’Albo dei fornitori e degli appaltatori della Camera”
3) ANAGRAFE PUBBLICA ON LINE DEI DEPUTATI: attuazione dell’ordine del giorno presentato dai radicali e approvato in data 7 luglio 2009 9/DOC. VIII, N. 4/16
4) CARCERI: ATTUAZIONE DEI 12 PUNTI DELLA MOZIONE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN DATA 11 GENNAIO 2010 E DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO
oltre ai 12 punti della mozione approvata in data 11/01/2010, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento giuridico vigente, dovranno essere realizzate, all’interno degli istituti di pena , le seguenti opere di ristrutturazione: rimozione dei muretti divisori all’interno delle sale colloqui, laddove ancora esistenti; realizzazione delle aree verdi dove i detenuti possono incontrare i propri familiari laddove mancanti; smantellamento dei wc a vista, laddove necessario. Inoltre ad ogni detenuto dovrà essere consegnato (nella lingua dallo stesso conosciuta) il vademecum contenente i diritti e i doveri del detenuto e il Regolamento dell’istituto penitenziario.
Fonte normativa: art. 37, comma 5, D.P.R. 30/06/2000 n. 230, il quale prevede che i colloqui dei detenuti con i propri familiari avvengano in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati, nonostante ciò in numerose sale colloquio permangono ancora i vetri divisori – Art. 7 D.P.R. n. 230/2000, il quale prescrive che i servizi igienici sono annessi in un vano annesso alla camera - Art. 69, D.P.R. n. 230/2000, il quale prevede che all'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al regolamento interno dell’istituto, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L'estratto deve essere fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.
5) GIUSTIZIA: ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 6-00012 PER LA RIFORMA ORGANICA APPROVATA IL 2870172009 dall’Assemblea di Montecitorio
6) ELEZIONI REGIONALI: I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI PENA DEVONO ATTIVARSI PER TEMPO IN MODO DA GARANTIRE AI DETENUTI L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
In base agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, i detenuti, che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, possono votare nella carceri con la costituzione di un seggio elettorale speciale. La predetta disposizione è applicabile anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, lettera d), decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976. L'esercizio del diritto di voto è, però, subordinato ad alcuni adempimenti. In sostanza il detenuto deve far pervenire al Sindaco del comune di residenza, una dichiarazione della propria volontà di votare nel luogo in cui si trova, con l'attestazione del Direttore del carcere comprovante la sua detenzione; ciò per consentire l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco ed essere munito della propria tessera elettorale. La richiesta può pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente il voto.
7) ELEZIONI REGIONALI: ASSICURARE IL VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Effettiva attuazione della legge 7 maggio 2009, n. 46
Comma 4 dell’art. 48 della Costituzione: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;
Gli elettori affetti da gravissima infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono avvalersi di un servizio che gli consente il voto a domicilio. Gli elettori disabili devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali».
8) GARANTIRE LA PRESENZA DI AUTENTICATORI AI FINI DELLA RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI.
Tutti gli autenticatori/trici abilitati in base alla legge 28 aprile 1998 n. 130 e all’art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 120 – ovvero Notai, Giudici di pace, Segretari delle Procure della Repubblica, Cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei Tribunali o primo dirigente o dirigente superiore della cancelleria dell'ufficio giudiziario (ossia Corte d'Appello, Tribunale o Pretura), Presidenti delle Province, Assessori provinciali, Presidenti di Consigli Provinciali, Segretari provinciali, Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia, Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia, Sindaci, Assessori comunali, Presidenti di Consigli Comunali, Segretari comunali, Funzionari incaricati dal Sindaco, Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali – sono tenuti ad autenticare le firme dei cittadini che intendono promuovere la presentazione di una lista. Peraltro, in base all’art. 14 della legge n. 53 del 1990, anche i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco sono abilitati ad autenticare le firme. Quello che tutti questi soggetti sono chiamati a fornire è un vero e proprio servizio e non una semplice facoltà. Occorre una circolare del Ministro dell’Interno per precisarlo con chiarezza
9) AFFISSIONI SELVAGGE E ILLEGALI DEI MANIFESTI ELETTORALI:
Fonti normative: articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 212 del 1956.
La legge n. 212 del 1956 regolamenta in dettaglio la ripartizione degli spazi elettorali tra i diversi partiti concorrenti. In particolare la legge prevede che entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per le consultazioni elettorali, a ciascuna lista che si presenta alle elezioni sono assegnati dalla giunta comunale una serie di spazi all’interno delle diverse sezioni di tabelloni distribuite sul territorio, il tutto anche per consentire ai cittadini di conoscere le varie liste elettorali in competizione con i nomi dei relativi candidati da eleggere al Consiglio regionale. Capita però che i principali partiti occupino in modo reiterato, sistematico e abusivo gli spazi spettanti agli altri, ciò senza che gli enti preposti al controllo e alla vigilanza si attivino per sanzionarli e, soprattutto, per rimuovere i manifesti elettorali abusivi. Spesso poi al danno si aggiunge la beffa visto e considerato che puntualmente dopo ogni elezione viene varato un provvedimento con il quale il legislatore provvede a condonare le sanzioni amministrative elevate a carico dei partiti e dei candidati colpevoli di aver violato l’andamento democratico delle elezioni con i loro manifesti illegali.
10) Modifica della legge elettorale in Basilicata
Il 14 gennaio scorso, alle quattro del mattino, il Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità la legge riguardante “norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004 n°165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma della Costituzione…”.
La nuova legge elettorale è stata modificata senza una preventiva o contestuale modifica dello Statuto, così come previsto dall’art. 123 della Costituzione. Una nuova legge regionale non può non tener conto del principio della gerarchia delle fonti giuridiche, il che comporta una modifica dello Statuto se si vuole adottare un sistema elettorale diverso da quello in esso contemplato. Una modifica dello Statuto, tuttavia, deve seguire la procedura descritta dall’articolo 123 della Costituzione, che prevede l’approvazione della legge dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Il Consiglio d’Europa indica in quello dell’anno il termine minimo per il cambiamento delle leggi elettorali, onde evitare di considerare il diritto elettorale uno strumento che chi ha il potere manipola a suo favore a danno della sovranità popolare.
A pochi giorni dal deposito delle liste, la Regione Basilicata non è in grado di fornire informazioni sull’interpretazione della legge e sulla modulistica. La legge in oggetto è stata approvata senza tenere nella dovuta considerazione le indicazioni del Consiglio d’Europa e la necessità di una modifica statutaria. Considerando l’imminenza della tornata elettorale, occorre che il Ministro dell’Interno ponga in atto iniziative che garantiscano i cittadini elettori e le liste che intendano partecipare alla competizione elettorale regionale. Rispetto alla regolarità dello svolgimento del procedimento elettorale nella regione Basilicata, occorre che con urgenza vengano intraprese azioni per ripristinare un minimo di legalità e di Stato di diritto. Non possiamo accettare che una consultazione elettorale nasca con i presupposti di illegalità a cui ha dato corpo l’insana decisione presa dal Consiglio regionale della Basilicata. La legge elettorale approvata dalla regione Basilicata va respinta al mittente. Sembra incredibile, ma, a pochi giorni dal deposito delle liste, i cittadini lucani non sanno ancora con quale legge elettorale andranno a votare, ed è certo che la nuova legge elettorale potrà essere impugnata. E’ altrettanto certo che siamo di fronte ad una palese violazione dell’art. 49 della Costituzione e ad un attentato ai diritti civili e politici dei cittadini italiani.